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A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
nonchè destinati all'esercizio di attività professio-
nali, ad attività di carattere transitorio, ed agli
immobili complementari o interni a stazioni ferro-
viarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o
autostradali, alberghi e villaggi turistici.

 articolo 36 
 Sublocazione e cessione del contrafto di locazione
Il conduttore può sublocare l'irmnobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di rice- vimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunica- zione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesilno qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Le indennità previste dall'articolo 34 sono liqui- date a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione. articolo 37 Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività. In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nefl'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro eoniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello sciogli- mento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se l'immobile è adibito all'uso di più professio- nisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli avenĂș diritto di cui ai comuni precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti. Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo prece- dente.

 articolo 38
 Diritto di prelazione
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a li- tolo oneroso l'immobile incato, deve darne comuni- cazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prela- zione entro il terinine di sessanta giorni dalla rice- zione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offren- do condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il ver- samento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locato- re, deve essere effettuato entro il termine di trenta giomi decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comuni- cazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rima- nente conduttore. L'avente titolo che, entro trenta giomi dalla no- tificazione di cui al pn'mo comma, non abbia co- municato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere ri- nunciato alla prelazione medesima. Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di uwferimento effettuato a favore del eoniuge o dei parenti entro il secondo grado. articolo 39 Diritto di riscatto
Qualora il proprietario non provveda alla notifi- cazione di cui all'articolo precedente, o il corrispet- ivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'im- mobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla transazione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
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