articolo 28
Rinnovazione del contratto
Per le locazioni di immobili nei quali siano
esercitate le attività indicate nei commi primo e
secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova
tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di
immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni
in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se
sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte,
a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente
almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispetúvainen-
te di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la
facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i
motivi di cui all'articolo 29 con le rnodalitá e i ter-
mini ivi previsti.
articolo 29
Diniego di rinnovamento del contratto
alla prima scadenza
Il diniego della rinnovazione del contratto alla
prima scadenza di cui all'articolo precedente è
consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del
coniuge o dei parenti entro il secondo grado in
linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o
da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado in linea retta, di una delle attività indicate
nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche ammini-
strazioni, enti pubblici o di diritto pubblico,
all'esercizio di attività tendente al conseguimento
delle loro finalità istituzionali;
e) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero
procedere alla sua integrale ristrutturazione o
completo restauro, ovvero eseguire su di esso un
intervento sulla base di un programma comunale
pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.
Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza
o concessione è condizione per l'azione di rilascio;
gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono
se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i
termini della licenza o della concessione e
quest'ultiina non sia stata nuovamente disposta;
il) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la
superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a
quanto previsto nell'arúcolo 12 della legge I I
giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali,
sempre che le opere da effettuarsi rendano incom-
patibile la permanenza del conduttore nell'immo-
bile. Anche in tal caso il possesso della prescritta
licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si
risolvono alle condizioni previste nella precedente
lettera c).
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Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio
di albergo, pensione o locanda, anche se ammobi-
liati, il locatore può negare la rinnovazione
del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7
della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato
dall'articolo 4-bis del decreto legge 27 giugno
1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia
oggetto di intervento sulla base di un programma
comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle
leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della
prescritta licenza o concessione è condizione per
l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di
rilascio si risolvono alle condizioni previste nella
precedente lettera e). Il locatore può altresì
negare la rinnovazione se intende esercitare
personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal
coniuge o da parenti entro il secondo grado in
linea retta la medesima attività del
conduttore, osservate le disposizioni di cui all'arti-
colo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191 modificato
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967
n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1967, n. 628.
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a
pena di decadenza, deve dichiarare la propria
volontà di conseguire, alla scadenza del
contratto, la disponibilità dell'immobile locato;
tale dichiarazione deve essere effettuata, con
lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi
prima della scadenza, rispettivamente per le
attività indicate nei commi primo e secondo
dell'articolo 27 e per le attività alberghiere.
Nella comunicazione deve essere specificato, a
pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente
indicati nei comuni precedenti, sul quale la
disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie alle prescrizioni di
cui ai precedenti commi il contratto s'intende
rinnovato a nonna dell'articolo precedente.
articolo 30
Procedura per il rilascio
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo
comma dell'articolo 29 e prima della data per la
quale è richiesta la disponibilità ovvero
quando tale data sia trascorsa senza che il
conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore
può convenire in giudizio il conduttore,
osservando le norme previste dall'articolo 46.
[Competente per territorio è il giudice nella cui
circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le
clausole derogative dalla competenza per
territorio].
Alla prima udienza, se il convenuto compare e
non si oppone, il giudice ad istanza del locatore,
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