diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
nonchè destinati all'esercizio di attività professio-
nali, ad attività di carattere transitorio, ed agli
immobili complementari o interni a stazioni ferro-
viarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o
autostradali, alberghi e villaggi turistici.
articolo 36
Sublocazione e cessione del contrafto di locazione
Il conduttore può sublocare l'irmnobile o cedere
il contratto di locazione anche senza il consenso del
locatore, purchè venga insieme ceduta o locata
l'azienda, dandone comunicazione al locatore
mediante lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunica-
zione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha
liberato il cedente, può agire contro il medesilno
qualora il cessionario non adempia le obbligazioni
assunte.
Le indennità previste dall'articolo 34 sono liqui-
date a favore di colui che risulta conduttore al
momento della cessazione effettiva della locazione.
articolo 37
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono
nel contratto coloro che, per successione o per
precedente rapporto risultante da atto di data certa
anteriore alla apertura della successione, hanno
diritto a continuarne l'attività.
In caso di separazione legale o consensuale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al
coniuge, anche se non conduttore, che continui
nefl'immobile la stessa attività già ivi esercitata
assieme all'altro eoniuge prima della separazione
legale o consensuale ovvero prima dello sciogli-
mento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Se l'immobile è adibito all'uso di più professio-
nisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è
titolare del contratto, in caso di morte gli succedono
nel contratto, in concorso con gli avenĂș diritto di
cui ai comuni precedenti, gli altri professionisti,
artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto,
succedono nello stesso gli altri professionisti,
artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può
opporsi alla successione nel contratto, per gravi
motivi, con le modalità di cui all'articolo prece-
dente.
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articolo 38
Diritto di prelazione
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a li-
tolo oneroso l'immobile incato, deve darne comuni-
cazione al conduttore con atto notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro,
le altre condizioni alle quali la compravendita
dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o
meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prela-
zione entro il terinine di sessanta giorni dalla rice-
zione della comunicazione, con atto notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offren-
do condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il ver-
samento del prezzo di acquisto, salvo diversa
condizione indicata nella comunicazione del locato-
re, deve essere effettuato entro il termine di trenta
giomi decorrenti dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta notificazione della comuni-
cazione da parte del proprietario, contestualmente
alla stipulazione del contratto di compravendita o
del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più
persone, la comunicazione di cui al primo comma
deve essere effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione può essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero,
qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rima-
nente conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giomi dalla no-
tificazione di cui al pn'mo comma, non abbia co-
municato agli altri aventi diritto la sua intenzione di
avvalersi della prelazione, si considera avere ri-
nunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano
nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice
civile, per le quali la prelazione opera a favore dei
coeredi, e nella ipotesi di uwferimento effettuato a
favore del eoniuge o dei parenti entro il secondo
grado.
articolo 39
Diritto di riscatto
Qualora il proprietario non provveda alla notifi-
cazione di cui all'articolo precedente, o il corrispet-
ivo indicato sia superiore a quello risultante
dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'im-
mobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei
mesi dalla transazione del contratto, riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo
avente causa.
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