pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di
cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e defini-
sce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice
esperisce il tentativo di conciliazione.
Se il tentativo riesce viene redatto verbale che
costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella
contumacia del convenuto si procede a norma
dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura
civile.
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima
udienza e comunque in ogni stato del giudizio,
valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove
raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con
ordinanza costituente titolo esecutivo.
articolo 31
Sanzioni
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità
dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'arti-
colo 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta
consegna, non abbia adibito l'immobile ad abita-
zione propria, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta, o non abbia adibito
l'immobile ad esercizio in proprio di una delle atti-
vita indicate all'articolo 27, ovvero non abbia
rispettato i termini della concessione o quelli del
piano comunale di intervento per quanto attiene
l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione,
ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in
caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo,
pensione o locanda, non abbia completato i lavori di
ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del
turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore
lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti
acquistati da terzi in buona fede, e al ri¡nborso delle
spese di trasloco e degli altri oneri sopportati,
ovvero al risarcimento del danno nei confronti del
conduttore in misura non superiore a quarantotto
mensilità del canone di locazione percepito prima
della risoluzione del contratto, oltre alle indennità
previste ai sensi dell'articolo 34.
Il giudice, oltre a detenninare il ripristino o il ri-
sarcimento del danno, ordina al locatore il paga-
mento di somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da
devolvere al comune nel cui territorio è sito l'irn-
mobile, ad integrazione del fondo sociale previsto
dal titolo 111 della presente legge.
articolo 32
Aggiornamento del canone
Le parti possono convenire che il canone di lo-
cazione sia aggiomato annualinente su richiesta del
locatore per eventuali variazioni del potere di
|
acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non posso-
no essere superiori al 75 per cento di quelle, accer-
tate dall'ISTAT, defl'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai contratti di locazione stagionale.
articolo 33
Canone delle locazioni stagionali
Il canone delle locazioni stagionali può essere
aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32.
articolo 34
Indennità per la perdita dell'avviamento
In caso di cessazione del rapporto di locazione
relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non
sia dovuta a risoluzione per inadempiinento o
disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto marzo 1942, n.
267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate
ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità
pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità e pari a 21
mensilità.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore inden-
nità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra
previste qualora l'immobile venga, da chiunque,
adibito all'esercizio della stessa attività o di attività
incluse nella medesima tabella merceologica che
siano affini a quella già esercitata dal conduttore
uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato
entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provved£nento di rilascio
dell'immobile è condizionata dal'avvenuta corre-
sponsione dell'indennità di cui al primo comma.
L'indennità di cui al secondo comma deve essere
corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla de-
terminazione dell'indennità per la perdita dell'av-
viamento, le parti hanno l'onere di quantificare
specificatamente la entità della somma reclamata o
offerta e la coffesponsione dell'importo indicato dal
conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o
comunque risultante dalla sentenza di primo grado,
consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio,
l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'im-
mobile.
articolo 35
Limiti
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non
si applicano in caso di cessazione di rapporti di
locazione relativi ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività che non comportano contatti
|