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A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di
cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e defini-
sce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice
esperisce il tentativo di conciliazione.
Se il tentativo riesce viene redatto verbale che
costituisce titolo esecutivo.  In caso contrario o nella
contumacia del convenuto si procede a norma
dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura
civile.
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima
udienza e comunque in ogni stato del giudizio,
valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove
raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con
ordinanza costituente titolo esecutivo.

  articolo 31 
  Sanzioni
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'arti- colo 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abita- zione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle atti- vita indicate all'articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al ri¡nborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'articolo 34. Il giudice, oltre a detenninare il ripristino o il ri- sarcimento del danno, ordina al locatore il paga- mento di somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'irn- mobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo 111 della presente legge. articolo 32 Aggiornamento del canone
Le parti possono convenire che il canone di lo- cazione sia aggiomato annualinente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di

acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non posso-
no essere superiori al 75 per cento di quelle, accer-
tate dall'ISTAT, defl'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai contratti di locazione stagionale.

  articolo 33 
  Canone delle locazioni stagionali
Il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32. articolo 34 Indennità per la perdita dell'avviamento
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempiinento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità e pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore inden- nità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provved£nento di rilascio dell'immobile è condizionata dal'avvenuta corre- sponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla de- terminazione dell'indennità per la perdita dell'av- viamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la coffesponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'im- mobile. articolo 35 Limiti
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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