della Repubblica italiana.
articolo 82
Giudizi in corso
Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi
ad ogni effetto le leggi precedenti.
articolo 83
Relazione al Parlamento
Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col
Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere
da quello successivo all'entrata in vigore della
presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo
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regime delle locazioni, che consenta di valutarne
tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempe-
stiva modificazione della presente legge.
articolo 84
Abrogazione
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la presente legge.
articolo 85
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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