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A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


civile e 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, con-
vertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre
1937, n. 2651, sono di competenza del pretore
qualunque ne sia il valore.
Sono nulle le clausole derogative dalla compe-
tenza per territorio.
In primo grado la parte può stare in giudizio
personalmente, quando il valore della causa non
eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi
ad oggetto la determinazione, l'aggiornainento o
l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle
controversie previste dal terzo comma,
Fino al terinine del giudizio il conduttore è ob-
bligato a corrispondere, salvo conguaglio, lo
importo non contestato.

 articolo 46 
 Rinvio alle norme relative al procedimento
 sulle controversie individuali di lavoro
Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45 per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 42 1, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo,430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431 stesso codice, in quanto applicatile. Si applica altresì l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di pro- dura civile. articolo 47 Poteri stupori del giudice
Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabi- liti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. articolo 48 Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controver- sie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordi- nanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il terinine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposi- to di memorie e documenti in cancelleria. articolo 49 Passaggto dal rito speciale al rito ordinario
Il giudice, quando rileva che una causa promos- sa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda

una controversia diversa da quelle previste negli
articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella
sua competenza, la rimette con ordinanza al giudi-
ce competente, fissando un terinine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito
ordinario.
In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia
consentita dalle norme ordinarie.

 articolo 50 
 Incompetenza del giudice
Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di proce- dura civile, ovvero rilevata (f ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stes- so codice. Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rile- vata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione. articolo 51 Delle impagnazioni
L'appello contro le sentenze del pretore nei pro- cessi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale (1). Il procedtinento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo conima, del codice di procedura civile. E' applicatile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice. articolo 52 Cambiamento del rito in appello
Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito pre- scritto, procede a norma degli articoli 48 e 49. articolo 53 Consulente tecnico in appello
Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dello articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giomi prima della nuova udienza.
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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