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A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche.  In caso di rilascio dell'immobile per
i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera
a), la predetta indennità e calcolata con riferimento
al canone corrisposto.  L'indennità dovuta è com-
plessivamente di 24 mensilità ovvero di 32 per le
locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di
cui al secondo comma dell'articolo 34.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile è condizionata all'avvenuta corre-
sponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi
sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le di-
sposizioni del presente articolo sono sostitutive di
quelle degli articoli 34 e 40.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per
lo svolgimento di attività di cui all'articolo 27,
primo comma, che non comportano contatti diretti
con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di
attività  professionali e di attività di cui all'articolo
42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore
ai sensi dei precedenti comrni sesto, ottavo e nono, è
limitato a dodici mensilità.  Il compenso non e
dovuto qualora il locatore intenda ottenere la
disponibilità dell'iinmobile per i motivi di cui
all'articolo 29.

  articolo 70 
  Immobili destinati a particolari attività
  soggetti a proroga
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68. articolo 71 Contratti in corso non soggetti a proroga
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta dispo- sizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. La durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presen- te legge. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto. Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento

della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatasi nell'atto precedente.

 articolo 72 
 Mutamento della destinazione
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abita- zione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autoriz- zate ai sensi delle vigenti leggi. articolo 73 Norme applicabili
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'arti- colo 71, il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'arti- colo 59. Nei casi prevista dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la neces- sità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39, nonchè quelli dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma.
Capo III - Disposizioni processuali
articolo 74 Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e Il del presente titolo. Titolo III FONDO SOCIALE articolo 75 Istituzione delfondo sociale
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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