a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si appli-
cano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto
mese successivo alla entrata in vigore della presente
legge.
Ove alcuni pararnetri, coefficienti o altri ele-
menti necessari per la determinazione del canone a
norma dell'articolo 12 non siano noti in tempo utile,
gli adeguarnenti del canone di locazione di cui ai
precedenti commi si applicano tenendo conto di
tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che
decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai
commi precedenti.
Le parti possono liberamente concordare
modalità diverse sempre che il canone definito non
superi quello risultante dall'applicazione degli
articoli 12 e 24.
articolo 63
Aggiornamento del canone
dei contratti in corso soggetti a proroga
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in
vigore della presente legge il canone di locazione
relativo ai contratti previsti neu'articolo 58 non è
aggiomato per gb effetti di cui all'articolo 24.
Dail'inizio del terzo anno il canone di locazione
è aggiomato in base alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed iinpiegati verificatasi nell'anno
precedente.
Se le variazioni sono in aumento, di esse si ap-
plica soltanto:
il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
in ogni caso con l'integrale applicazione
dell'equo canone l'aggiomamento di cui all'articolo
24 si applica nella intera misura ivi prevista.
articolo 64
Particolari contratti soggetti a proroga
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26,
comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti
a proroga secondo la legislazione vigente, si appli-
cano per la durata le disposizioni dell'articolo 58.
Fino al terrnine di tale durata il canone può esse-
re modificato a richiesta del locatore mediante
aggiornarnento annuale, in base al 75 per cento
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
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articolo 65
Contratti in corso non soggetti a proroga
Le disposizioni degh articoli I e 3 si applicano
anche ai contratti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e non soggetti a proroga,
detraendosi, per la determinazione della durata
prevista all'articolo I il tempo già trascorso
dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto
rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche ai contratti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è in corso
procedimento per eonvalida di licenza o di sfratto
per finita locazione.
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai
contratti di cui ai presente articolo a partire
dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, ed il canone è ade-
guato in relazione all'eventuale rnutarnento degli
elementi di cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di locazione
corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli
oneri accessori, può essere aumentato su richiesta
del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto
mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge nella misura del 50 per cento deua
differenza risultante fra il canone definito ai sensi
dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto è superiore
a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si appli-
cano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto
mese successivo all'entrata in vigore della presente
legge.
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26,
comma primo, lettera d) e comma suondo, non
soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di
cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone
può essere modificato, su richiesta del locatore,
soltanto mediante aggiomamento annuale, in base
al 75 per cento della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per ie
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
articolo 66
Oneri accessori conglobati nel canone
Gli oneri accessori che, r)ei rapporti in corso,
siano stati posti a carico del conduttore e conglobati
nel canone, non possono essere computati in
misura superiore al 10 per cento del canone
pattuito, qualora il contraente interessato non
ne provi l'importo effettivo.
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