locatore risulti infondata, questi potrà essere
esonerato dalle spese di trasloco;
3) quando l'itnmobile locato sia compreso in un
edificio gravemente danneggiato che debba
essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza
del conduttore itnpedisca di compiere gli
indispensabili lavori;
4) quando il proprietario intenda demolire o tra-
sformare notevohnente l'inunobile locato per ese-
guire nuove costruzioni o, trattandosi di apparta-
mento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'appartamento stesso;
5) quando l'immobile locato sia di interesse arti-
stico o storico, ai sensi della legge I' giugno 1939,
n. 1089, nel caso in cui la competente sovrainten-
denza riconosca necessario ed urgente che si
proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione
sia resa impossibile dallo stato di occupazione
dell'immobile;
6) quando il conduttore può disporre di altra abi-
tazione idonea alle proprie esigenze farniliafi nello
stesso comune ovvero in un comune confinante;
7) quando il conduttore, avendo sublocato par-
zialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in
parte, con continuità. Si presume l'esistenza della
sublocazione quando l'immobile risulta occupato da
persone che non sono alle dipendenze del condutt-
ore o che non sono a questo legate da vincoli di
parentela o di affinit entro il quarto grado, salvo
che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non
si applica nei confronti delle persone che si sono
trasferite nell'immobile assieme al conduttore;
8) quando il conduttore non occupa continuati-
vamente l'immobile senza giustificato motivo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del prece-
dente comma, il possesso della licenza o conces-
sione e condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti
del provvedimento di rilascio si risolvorio alle
condizioni previste nella lettera e) dell'articolo 29.
Alla procedura per il rilascio dell'immobile si
applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e
56.
articolo 60
Ripristino del rapporto e risarcimento del danno
Il provvedimento che dispone il rilascio
dell'iininobile in conseguenza dell'esercizio da parte
del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se
il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha
riacquistato la disponibilità dell'immobile, non lo
adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei
casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non
inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è
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stata rilasciata licenza o concessione.
Il conduttore ha diritto, nei confronti del locato-
re e dei suoi aventi causa, al ripristino del
contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai
terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero
a sua scelta il risarcimento del danno da
determinarsi dal giudice in misura non inferiore
a 12 e non superiore a 48 mensilità del
canone, oltre ad un equo indennizzo
per le spese di trasloco.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il ri-
sarcimento, ordina al locatore il pagamento di
una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da
devolvere al comune nel cui territorio è sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di
cui al titolo III della presente legge.
articolo 61
Acquirente dell'immobile locato
La facoltà di recesso nel caso previsto
da n. 1) dell'articolo 59 non può essere
esercitata da chi ha acquistato l'immobile per
atto tra vivi finchè nonsiano decorsi almeno
due anni dalla data dell'acquisto.
Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti
dell'acquirente è in corso un procedimento di
rilascio non dovuto a morosità ovvero se l'acqui-
rente è cittadino emigrato in un paese straniero
in qualità di lavoratore e intenda rientrare in
Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l'immobile è stato donato a causa
di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e
il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui
al primo comma si computa dal giorno in cui il
dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.
articolo 62
Canone dei contratti soggeffi a proroga
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai
contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del
sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore
dalla presente legge ed il canone è adeguato in
relazione all'eventuale mutamento degli elementi
di cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddem il canone di locazione
corrisposto dal conduttore, calcolato al netto
degli oneri accessori, può essere aumentato a
richiesta del locatore, a decorrere dal primo
giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, nella
misura del 20 per cento all'anno per i primi due
anni e del 15 per cento all'anno per gli anni
successivi della differenza risultante tra il
canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto. Se il canone
attualmente corrisposto è superiore
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