articolo 54
Clausola compromissoria
E' nulla la clausola con la quale le parti stabili-
scono che le controversie relative alla detennina-
zione del canone siano decise da arbitri.
articolo 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei
cartoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere
sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel
corso di un quadriennio se il conduttore alla prima
udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni
scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale
data, maggiorato degli interessi legali e delle spese
processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il
giudice, dinanzi a comprovate condizioni di diffi-
coltà del conduttore, può assegnare un terinine non
superiore a giomi novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci
giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di
quattro volte complessivamente nel corso di un
quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma
è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi
per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie
condizioni economiche del conduttore, insorte dopo
la stipulazione del contratto e dipendenti da disoc-
cupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni
di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi pre-
cedenti, esclude la risoluzione del contratto.
articolo 56
Modalità per il rilascio
Col provvedimento che dispone il rilascio, il
giudice, tenuto conto delle disposizioni del condutt-
ore e del locatore e delle ragioni per le quali viene
disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della
esecuzione entro il termine massimo di mesi sei
ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla
data del provvedimento.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in
cui il conduttore non provveda al pagamento nel
termine assegnato, la data dell'esecuzione non può
essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza
del termine concesso per il pagamento.
Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore
promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e
seguenti del codice di procedura civile.
articolo 57
Esenzioni fiscali ed onorari professionali
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
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alle controversie in materia di locazione il cui valo-
re non eccede le lire 600.000, nonchè i provvedi-
menti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta
di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di
avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
Titolo II
DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I - Contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso di abitazione
articolo 58
Durata dei contratti in corso soggetti a proroga
I contratti di locazione e sublocazione di im-
mobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti
a proroga secondo la legislazione vigente si consi-
derano prorogali ed hanno la durata prevista
nell'articolo I con le seguenti decorrenze:
a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1952;
b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra
il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
e) dal 1° gennaio 1980, per i contratti stipulali
dopo il 7 novembre 1963.
articolo 59
Recesso del locatore
Nei casi di cui afl'articolo precedente il locatore
può recedere in ogni momento dal contratto dan-
done comunicazione al conduttore mediante lettera
raccomandata e con un preavviso di ahneno sei
mesi:
1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la
costituzione del rapporto locatizio, di destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigia-
nale o professionale proprio, del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado;
2) quando, volendo disporre dell'immobile per
abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti
in linea retta fino al secondo grado oppure quando
trattandosi di ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche sociali, mutualistiche,
cooperativistiche, assistenziali o di culto che
voglia disporre dell'immobile per l'esercizio
delle proprie funzioni, offra al conduttore altro
immobile idoneo per cui sia dovuto un canone
di locazione proporzionato alle condizioni del
conduttore medesimo e comunque non
superiore del 20 per cento al canone del
precedente immobile e assuma a suo carico le
spese di trasloco.
Quando l'opposizione del conduttore all'azione del
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