Capo II - Contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
articolo 67
Contratti in corso soggetti a proroga
I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in
corso al momento dell'entrata in vigore della pre-
sente legge e soggetti a proroga secondo la legisla-
zione vigente si considerano prorogali ed hanno la
seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 di-
cembre 1964;
b) anni 5, i contratti stipulati tra il lo gennaio
1965 ed il 31 dicembre 1973;
e) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicm-
bre 1973.
La durata di cui sopra decorre dal giomo e dal
mese, successivi alla entrata in vigore della presente
legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti
nel contratto di locazione; ove tale determinazione
non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in
vigore della presente legge.
E' in facoltà delle parti di stipulare anche prima
della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di
locazione secondo le disposizioni del capo Il, titolo
1, della presente legge.
Queste ultime due norme sono state, peraltro,
ritenute costituzionalmente illegittime dalla Corte
costituzionale con sentenza 23 aprile 1986 n. 108.
articolo 68
Aumenti del canone
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui
al precedente articolo il canone corrisposto dal
conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori,
può essere a richiesta del locatore, aumentato a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge per il
restante periodo di durata del contratto, nelle misure
seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i
contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre
1964;
2) non superiore al 10 per cento avranno per i
contratti stipulati fra il I' gennaio 1965 ed il 31
dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i
contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
articolo 69
Diritto di prelazione in caso di nuova locazione
e indennità per l'avviamento commerciale
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione, di cui agli
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articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore
comunica, mediante racconiandata con avviso di
ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se
ed a quali condizioni intende proseguire la loca-
zione ovvero le condizioni offerte da terzi per la
locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il locatore non
intende proseguire nella locazione per i motivi
indicati all'articolo 29.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore
abbia comunicato al locatore che non intende
rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del
rapporto per inadempimento o recesso del condutt-
ore o qualora sia in corso una delle procedure
previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e succes-
sive modificazioni, a carico del conduttore medesi-
tuo.
Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo
comma, se intende proseguire la locazione alle
nuove condizioni.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro
trenta giomi dalla ricezione della comunicazione di
cui al primo eomma, offre condizioni uguali a
quelle comunicategli dal locatore.
Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui
al quarto coinma dell'articolo 40.
Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte
dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha
diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a
trenta per le locazioni con destinazione alberghiera,
del canone richiesto dal locatore od offerto dal
terzo.
Se il locatore non intende proseguire nella loca-
zione il conduttore può, entro trenta giomi dalla
comunicazione del locatore o in mancanza di que-
sta, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al
primo comma, offrire un nuovo canone, impegnan-
dosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata
del contratto, una polizza assicurativa oppure una
fidejussione bancaria per una somma pari a 12
mensilità del canone offerto.
Se il locatore non intende proseguire nella loca-
zione sulla base delle condizioni offerte al condutt-
ore è dovuta l'indennità per l'avviamento commer-
ciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per
le locazioni con destinazione alberghiera, del cano-
ne offerto ai sensi del comma precedente.
In mancanza dell'offerta del nuovo canone da
parte del conduttore nonchè nei casi di rilascio
dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29
salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è
dovuta l'indennità per avviamento commerciale
nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le
locazioni con destinazione alberghiera, del canone
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