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A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono decise con le modaht 
indicate negli articoli 43 e seguenti.

  articolo 24 
  Aggiornamento del canone (*)
Per gli immobili ad uso d'abilazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiomato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrere dal mese successivo a qello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. L'articolo 1, L. 25 luglio 1984, n. 377: per gli immobili adibiti ad uso abitazione l'aggiomainento del canone di locazione non si applica per l'anno 1984. articolo 25 Adeguamento del canone (*)
Ciascuna delle parli, in ogni mornento del rap- porto contrattuale, ha diritto all'adeguarnento del canone in relazione all'eventuale mutainento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il pa- rametro relativo alla vetustè che si applica al mo- mento del rinnovo contrattuale. L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata. articolo 26 Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il condut- tore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio; li) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a to- tale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigend; e) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata (1); d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia

subito variazioni in aumento, o comunque 
l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello
medio nazionale, secondo i dati pubblicati 
dall'ISTAT. Il comune provvede a dare pubblica 
notizia della condizione di cui al precedente
comma e delle eventuali variazioni.

Capo II - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
articolo 27 Durata della locazione
La durata delle locazioni e sublocazioni di im- mobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adi- bili all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se e convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei coffuni precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nefl'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locato- re è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facoltà  delle parti consentire contrattual- mente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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