commissione interregionale di cui alla legge 16
maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una
proposta di ripartizione per regione della somma
disponibile. Le proposte del Ministro e il parere
della commissione sono rimesse al CIPE per le
decisioni definitive.
articolo 76
Ripartizione delfondo
Le regioni, con provvedimento del consiglio re-
gionale, decidono entro un mese dalla ripartizione
dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari
comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in
ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono
servire a concorrere al pagatnento degli aumenti del
canone di locazione per i conduttori meno abbienti.
Di norma i comuni, nell'arnbito degli stanzia-
menti assegnati, destineranno le sonime secondo i
seguenti criteri:
a) il reddito annuo complessivo, riferito alla
somma dei redditi imputati al conduttore ed alle
altre persone con lui abitualmente conviventi, non
sia superiore complessivamente all'importo di due
pensioni minime INPS per la generalità dei lavora-
tori per nuclei familiari costituiti da uno o due
componenti;
b) al momento dell'entrata in vigore della pre-
sente legge, i conduttori siano iiitestatari del con-
tratto di affitto dell'Aloggio, che, per ubicazione,
tipologia e superficie, deve essere strettamente
necessario alle esigenze del conduttore e delle
persone con lui abitualmente conviventi;
c) i conduttori abbiano ricevuto per effetto
dell'entrala in vigore della presente legge, richiesta
di aumento del canone di locazione attualmente
corrisposto.
articolo 77
Integrazione del canone
L'integrazione consisterà nella corresponsione di
un contributo annuo non superiore all'80 per cento
dell'aumento del canone di locazione conseguente
all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e
le modalità definite dalla presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente non
può in ogni caso essere superiore alla somma annua
di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del contributo
integrativo è fatto divieto di procedere alla subloca-
zione dell'immobile locato a pena di decadenza del
contributo medesimo.
articolo 78
Copertura finanziaria
La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'ap-
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plicazione del presente titolo sarà iscritta nello
stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978,
di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi
nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di
lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi
nell'anno 1983. All'onere di lire 15 miliardi relati-
vo all'anno finanziario 1978 si provvede con corri-
spondente riduzione del fondo speciale iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
articolo 79
Patti contrari alla legge
Fà nulla ogni pattuizione diretta a limitare la du-
rata legale del contratto o ad attribuire al locatore
un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli
articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro
vantaggio in contrasto con le disposizioni della
presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei
mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può
ripetere le somme sotto qualsiasi forma
corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla presente legge.
articolo 80
Uso diverso da quello pattuito
Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso
diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere
la risoluzione del contratto entro tre mesi dal ino-
mento in cui ne ha avuto conoscenza (e comunque
entro un anno dal mutamento di destinazione).
Decorso tale terinine senza che la risoluzione sia
stata chiesta al contratto si applica il regime giuri-
dico corrispondente all'uso effettivo dell'iminobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello
pattuito sia parziale, al contratto si applica il
regime giuridico corrispondente all'uso
prevalente.
articolo 81
Pubblicazione dei dati ISTAT
nella Gazzeua Ufficiale
Le variazioni defl'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati accertate
dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
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