A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


 articolo 28 
 Rinnovazione del contratto
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispetúvainen- te di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le rnodalitá e i ter- mini ivi previsti. articolo 29 Diniego di rinnovamento del contratto alla prima scadenza
Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche ammini- strazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendente al conseguimento delle loro finalità istituzionali; e) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultiina non sia stata nuovamente disposta; il) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'arúcolo 12 della legge I I giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incom- patibile la permanenza del conduttore nell'immo- bile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

  Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio
di albergo, pensione o locanda, anche se ammobi-
liati, il locatore può negare la rinnovazione
del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 
della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato 
dall'articolo 4-bis del decreto legge 27 giugno 
1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella 
legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia
oggetto di intervento sulla base di un programma
comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle
leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della 
prescritta licenza o concessione è condizione per
l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di 
rilascio si risolvono alle condizioni previste nella 
precedente lettera e). Il locatore può altresì 
negare la rinnovazione se intende esercitare
personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal
coniuge o da parenti entro il secondo grado in 
linea retta la medesima attività del 
conduttore, osservate le disposizioni di cui all'arti-
colo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191 modificato
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967
n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1967, n. 628.
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a
pena di decadenza, deve dichiarare la propria
volontà di conseguire, alla scadenza del 
contratto, la disponibilità dell'immobile locato; 
tale dichiarazione deve essere effettuata, con
lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi 
prima della  scadenza, rispettivamente per le 
attività indicate nei commi primo e secondo 
dell'articolo 27 e per le attività alberghiere.
Nella comunicazione deve essere specificato, a
pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente
indicati nei comuni precedenti, sul quale la 
disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie alle prescrizioni di
cui ai precedenti commi il contratto s'intende
rinnovato a nonna dell'articolo precedente.

  articolo 30 
  Procedura per il rilascio
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 46. [Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio]. Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore,
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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