urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono decise con le modaht
indicate negli articoli 43 e seguenti.
articolo 24
Aggiornamento del canone (*)
Per gli immobili ad uso d'abilazione il canone di
locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è
aggiomato ogni anno in misura pari al 75 per cento
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrere dal mese
successivo a qello in cui ne viene fatta richiesta con
lettera raccomandata.
L'articolo 1, L. 25 luglio 1984, n. 377: per gli
immobili adibiti ad uso abitazione l'aggiomainento
del canone di locazione non si applica per l'anno
1984.
articolo 25
Adeguamento del canone (*)
Ciascuna delle parli, in ogni mornento del rap-
porto contrattuale, ha diritto all'adeguarnento del
canone in relazione all'eventuale mutainento degli
elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il pa-
rametro relativo alla vetustè che si applica al mo-
mento del rinnovo contrattuale.
L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese
successivo a quello durante il quale sia stato
richiesto mediante lettera raccomandata.
articolo 26
Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente capo non si
applicano:
a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, salvo che il condut-
tore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di
lavoro o di studio;
li) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a to-
tale carico dello Stato per i quali si applica il canone
sociale determinato in base alle disposizioni vigend;
e) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla
disciplina dell'edilizia convenzionata (1);
d) alle locazioni relative ad immobili inclusi
nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25
non si applicano alle locazioni concernenti gli
immobili siti in comuni che al censimento del 1971
avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti
qualora, nel quinquennio precedente la entrata in
vigore della presente legge, e successivamente ogni
quinquennio, la popolazione residente non abbia
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subito variazioni in aumento, o comunque
l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello
medio nazionale, secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT. Il comune provvede a dare pubblica
notizia della condizione di cui al precedente
comma e delle eventuali variazioni.
Capo II - Locazione di immobili urbani
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
articolo 27
Durata della locazione
La durata delle locazioni e sublocazioni di im-
mobili urbani non può essere inferiore a sei
anni se gli immobili sono adibiti ad una delle
attività appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di
cui all'articolo 2 della legge 12 marzo
1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche ai contratti relativi ad immobili adi-
bili all'esercizio abituale e professionale di
qualsiasi attività di lavoro autonomo.
La durata della locazione non può essere
inferiore a nove anni se l'immobile, anche se
ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.
Se e convenuta una durata inferiore o non è
convenuta alcuna durata, la locazione si intende
pattuita per la durata rispettivamente prevista nei
coffuni precedenti.
Il contratto di locazione può essere stipulato per
un periodo più breve qualora l'attività
esercitata o da esercitare nefl'immobile abbia, per
sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locato-
re è obbligato a locare l'immobile, per la
medesima stagione dell'anno successivo, allo
stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta
con lettera raccomandata prima della scadenza
del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata
massima di sei anni consecutivi o di nove se si
tratta di utilizzazione alberghiera.
E' in facoltà delle parti consentire contrattual-
mente che il conduttore possa recedere in
qualsiasi momento dal contratto dandone avviso
al locatore, mediante lettera raccomandata,
almeno sei mesi prima della data in cui il recesso
deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali
il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto con
preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.
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