A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


commissione interregionale di cui alla legge 16
maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una
proposta di ripartizione per regione della somma
disponibile.  Le proposte del Ministro e il parere
della commissione sono rimesse al CIPE per le
decisioni definitive.

   articolo 76 
   Ripartizione delfondo
Le regioni, con provvedimento del consiglio re- gionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità  di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al pagatnento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti. Di norma i comuni, nell'arnbito degli stanzia- menti assegnati, destineranno le sonime secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavora- tori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell'entrata in vigore della pre- sente legge, i conduttori siano iiitestatari del con- tratto di affitto dell'Aloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori abbiano ricevuto per effetto dell'entrala in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto. articolo 77 Integrazione del canone
L'integrazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e le modalità definite dalla presente legge. Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000. Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla subloca- zione dell'immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo. articolo 78 Copertura finanziaria
La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'ap-

plicazione del presente titolo sarà iscritta nello
stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978,
di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi 
nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di 
lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi
nell'anno 1983.  All'onere di lire 15 miliardi relati-
vo all'anno finanziario 1978 si provvede con corri-
spondente riduzione del fondo speciale iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
articolo 79 Patti contrari alla legge
Fà nulla ogni pattuizione diretta a limitare la du- rata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge. articolo 80 Uso diverso da quello pattuito
Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal ino- mento in cui ne ha avuto conoscenza (e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione). Decorso tale terinine senza che la risoluzione sia stata chiesta al contratto si applica il regime giuri- dico corrispondente all'uso effettivo dell'iminobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente. articolo 81 Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzeua Ufficiale
Le variazioni defl'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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