corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per
i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera
a), la predetta indennità e calcolata con riferimento
al canone corrisposto. L'indennità dovuta è com-
plessivamente di 24 mensilità ovvero di 32 per le
locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di
cui al secondo comma dell'articolo 34.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile è condizionata all'avvenuta corre-
sponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi
sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le di-
sposizioni del presente articolo sono sostitutive di
quelle degli articoli 34 e 40.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per
lo svolgimento di attività di cui all'articolo 27,
primo comma, che non comportano contatti diretti
con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di
attività professionali e di attività di cui all'articolo
42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore
ai sensi dei precedenti comrni sesto, ottavo e nono, è
limitato a dodici mensilità. Il compenso non e
dovuto qualora il locatore intenda ottenere la
disponibilità dell'iinmobile per i motivi di cui
all'articolo 29.
articolo 70
Immobili destinati a particolari attività
soggetti a proroga
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si
applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.
articolo 71
Contratti in corso non soggetti a proroga
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo
comma, si applicano anche ai contratti in corso al
momento dell'entrata in vigore della presente legge
e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la
determinazione della durata prevista in detta dispo-
sizione, il periodo di locazione già trascorso
dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto
rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La durata non può comunque essere inferiore a
due anni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, è
in corso procedimento per convalida di licenza o di
sfratto.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente
su richiesta del locatore dal giorno della scadenza
contrattualmente prevista, in base al 75 per cento
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della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatasi nell'atto precedente.
articolo 72
Mutamento della destinazione
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui
uso venga mutato da quello preesistente di abita-
zione non possono prevedere, per un periodo di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un canone superiore a quello di cui
agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute
radicali trasformazioni dell'immobile stesso autoriz-
zate ai sensi delle vigenti leggi.
articolo 73
Norme applicabili
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e,
ferme restando le scadenze convenzionali, nell'arti-
colo 71, il locatore può recedere in base ai motivi di
cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'arti-
colo 59.
Nei casi prevista dalle lettere a), b) e dall'ultimo
periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale
facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la neces-
sità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la
costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le
disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da
35 a 39, nonchè quelli dell'articolo 69, settimo,
ottavo e nono comma.
Capo III - Disposizioni processuali
articolo 74
Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono
applicabili alle locazioni previste nei capi I e Il del
presente titolo.
Titolo III
FONDO SOCIALE
articolo 75
Istituzione delfondo sociale
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo
sociale per l'integrazione dei canoni di locazione
per i conduttori meno abbienti.
Tale fondo è costituito da un conto corrente
infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare
le cifre messe a disposizione secondo le modalità
di cui agli articoli seguenti.
Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la
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