A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


  articolo 54 
  Clausola compromissoria
E' nulla la clausola con la quale le parti stabili- scono che le controversie relative alla detennina- zione del canone siano decise da arbitri. articolo 55 Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei cartoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di diffi- coltà del conduttore, può assegnare un terinine non superiore a giomi novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità  può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoc- cupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi pre- cedenti, esclude la risoluzione del contratto. articolo 56 Modalità per il rilascio
Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle disposizioni del condutt- ore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. articolo 57 Esenzioni fiscali ed onorari professionali
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi

alle controversie in materia di locazione il cui valo-
re non eccede le lire 600.000, nonchè i provvedi-
menti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta
di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di
avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.


                    Titolo II
            DISCIPLINA TRANSITORIA

  
Capo I - Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione
articolo 58 Durata dei contratti in corso soggetti a proroga
I contratti di locazione e sublocazione di im- mobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si consi- derano prorogali ed hanno la durata prevista nell'articolo I con le seguenti decorrenze: a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; e) dal 1° gennaio 1980, per i contratti stipulali dopo il 7 novembre 1963. articolo 59 Recesso del locatore
Nei casi di cui afl'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dan- done comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di ahneno sei mesi: 1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigia- nale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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