civile e 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, con-
vertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre
1937, n. 2651, sono di competenza del pretore
qualunque ne sia il valore.
Sono nulle le clausole derogative dalla compe-
tenza per territorio.
In primo grado la parte può stare in giudizio
personalmente, quando il valore della causa non
eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi
ad oggetto la determinazione, l'aggiornainento o
l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle
controversie previste dal terzo comma,
Fino al terinine del giudizio il conduttore è ob-
bligato a corrispondere, salvo conguaglio, lo
importo non contestato.
articolo 46
Rinvio alle norme relative al procedimento
sulle controversie individuali di lavoro
Il procedimento per le controversie di cui agli
articoli 30 e 45 per tutto ciò che non è regolato
dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli
414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e
quinto, 418, 419, 420, 42 1, comma primo, 422, 424,
429, commi primo e secondo,430 del codice di
procedura civile e dall'articolo 431 stesso codice, in
quanto applicatile. Si applica altresì l'articolo 145
delle disposizioni di attuazione del codice di pro-
dura civile.
articolo 47
Poteri stupori del giudice
Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi
momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione
di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabi-
liti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia
scritte sia orali, alle associazioni di categoria
indicate dalle parti.
articolo 48
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il pretore quando rileva che una causa promossa
nelle forme ordinarie riguarda una delle controver-
sie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordi-
nanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di
procedura civile e il terinine perentorio entro il
quale le parti dovranno provvedere all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposi-
to di memorie e documenti in cancelleria.
articolo 49
Passaggto dal rito speciale al rito ordinario
Il giudice, quando rileva che una causa promos-
sa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda
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una controversia diversa da quelle previste negli
articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella
sua competenza, la rimette con ordinanza al giudi-
ce competente, fissando un terinine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito
ordinario.
In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia
consentita dalle norme ordinarie.
articolo 50
Incompetenza del giudice
Quando una causa relativa alle controversie di
cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a
giudice incompetente, l'incompetenza può essere
eccepita dal convenuto soltanto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 del codice di proce-
dura civile, ovvero rilevata (f ufficio dal giudice
non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stes-
so codice.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rile-
vata ai sensi del comma precedente, il giudice
rimette la causa al giudice competente, fissando un
termine perentorio non superiore a trenta giorni per
la riassunzione.
articolo 51
Delle impagnazioni
L'appello contro le sentenze del pretore nei pro-
cessi relativi alle controversie previste negli articoli
30 e 45 si propone al tribunale (1).
Il procedtinento di appello, per tutto ciò che non
è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli
articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo
e terzo, 438, primo conima, del codice di procedura
civile.
E' applicatile la disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 429 dello stesso codice.
articolo 52
Cambiamento del rito in appello
Il giudice, se ritiene che il procedimento in
primo grado non si sia svolto secondo il rito pre-
scritto, procede a norma degli articoli 48 e 49.
articolo 53
Consulente tecnico in appello
Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma
dello articolo 437 del codice di procedura civile,
può nominare un consulente tecnico rinviando ad
altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.
Il consulente deve depositare il proprio parere
non oltre dieci giomi prima della nuova udienza.
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