ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il
versainento del prezzo deve essere effettuato entro il
terinine di tre mesi che decorrono, quando non vi
sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del
relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto no£fi-
caro con cui l'acquirente o successivo avente causa
comunichi prima di tale udienza di non opporsi ai
riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successi-
vo avente causa faccia opposizione al riscatto, il
termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
articolo 40
Diritto di prelazione in caso di nuova locazione
Il locatore che intende locare a terzi l'immobile,
alla scaderiza del contratto rinnovato ai Sensi
dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al con-
duttore, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, ahneno sessanta giorni prima della
scadenza.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore
abbia comunicato che non intende rinnovare la
locazione e nei casi di cessazione del rapporto di
locazione dovuti a risoluzione per inadempiinento o
recesso del conduttore o ad una delle procedure
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, relative al conduttore
medesimo.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle
forme predette ed entro trenta giomi dalla ricezione
della comunicazione di cui al primo comma, offra
condizioni uguali a quelle comunicategli dal locato-
re.
Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il
contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia
sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore
abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non inten-
dendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso
in locazione entro i sei mesi successivi.
articolo 41
Norme applicabili
Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano
le disposizioni degli articoli da 7 a I 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40
non si applicano ai rapporti di locazione di cui
all'articolo 35.
articolo 42
Destinazione degli immobili a particolari attività
I contratti di locazione e sublocazione di un-
mobili urbani adibiti ad attività ricreative, assisten-
ziali, culturali e scolastiche, nonchè a sede di parti
o di sindacati, e quelli stipulali dallo Stato o da al
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enti pubblici territoriali in qualità di conduttori,
hanno la durata di cui al primo comma dell'afficolo
27.
A tali contratti si applicano le disposizioni degli
articoli 32 e 41, nonchè le disposizioni processuali
di cui al titolo I capo III, ed il preavviso per il rila-
scio di cui all'articolo 28.
Capo III - Disposizioni processuali
articolo 43
Improcedibilità della domanda
La domanda concernente controversie relative
alla determinazione, all'aggiomainento e all'ade-
guamento del canone non può essere proposta se
non è precedeuta dalla domanda di conciliazione di
cui all'articolo seguente.
L'improcedibilità è rilevante, anche d'ufficio, in
ogni stato e grado del procedimento.
articolo 44
Tentativo obbligatorio di concitazione
La domanda di conciliazione concernente la de-
terminazione, l'aggiomainento e l'adeguamento del
canone è presentata al giudice competente.
Il giudice convoca le parli, con comunicazione
da effettuarsi a cura della cancelleria, per una
udienza da tenersi noiv oltre quindici giomi dalla
presentazione della domanda di conciliazione, per
l'amichevole comportamento della vertenza.
Se le parti si conciliarlo, viene redatto processo
verbale sottoscritto dalle parli e dal giudice e
depositato in cancelleria.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce, il giudice ne dà
atto nel verbale.
Nell'udienza di cui sopra il giudice può essere
affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle
parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle
organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti
possono partecipare all'udienza personalmente o a
mezzo di procuratore speciale e possono farsi
assistere dal difensore.
articolo 45
Ricorso al giudice
Se il tentativo di conciliazione non riesce, o co-
munque decorso il tennine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui all'articolo
precedente, le parti possono chiedere al giudice I
determinazione del canone.
Le controversie relative alle opere di conserva
zione dell'immobile di cui all'articolo 23, alle in-
dennità di cui all'articolo 34 e alla indennità per
miglioramenti di cui agli articoli 1592 del
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