A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manuten-
zione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del con-
dizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e
delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi
comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a cari-
co del conduttore nella misura del 90 per cento,
salvo che le parti abbiano convenuto una misura
inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla
richiesta.  Prima di effettuare il pagamento il
conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione
specifica delle spese di cui ai commi precedenti con
la menzione dei criteri di ripartizione.  Il conduttore
ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti
giustiticativi delle spese effettuate.

 articolo 10 
 Partecipazione del conduttore
 all'assemblea dei condomini
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del pro- prietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscalda- mento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza dirit- to di voto, sulle delibere relative alla modificazione degIi altri servizi comuni. La disciplina di cui il primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in ap- posit,a assemblea convocati dal proprietario dell'edi- ficio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposi- zioni del codice civile sull'assemblea dei condomini. articolo 11 Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. articolo 12 Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione (*)
Il canone di locazione e sublocazione degli im- mobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo
base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati
nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione
del canone di affitto, accertato dalle parti, vanno
indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente arredato
con mobili forniti dal locatore e idonei, per consi-
stenza e qualità, all'uso convenuto, il canone
determinato ai sensi dei commi precedenti può
essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per
cento.
Le suddette modalità si applicano fino alla at-
tuazione della riforma del catasto edilizio urbano.

 articolo 13 
 Superficie convenzionale(*)
La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unità immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autori- messe singole; e) il 20 per cento della superficie del posto mac- china in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, ter- razze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'irnmobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misu- rano al netto dei muri perimetrali e di quelli in- terni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel compu- to della superficie convenzionale fino ad un massi- mo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; e) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e e) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21.
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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