A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


 articolo 14 
  Costo base (*)
Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicem- bre 1975, è fissato in: a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella risul- tante dal certificato di abitabilità o, in mancanza dal certificato di ultmazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata. articolo 15 Coefficienti correttivi del costo base (*)
I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile. articolo 16 Tipologia (*)
In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2.00 per le abitazioni di tipo signoriorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); e) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); f) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); g) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); h) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); i) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7); l) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (Al Il). Qualora gli immobili non risultino censita in ca- tasto, ed ai soli fini del comma precedente, la cate- goria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità  immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'uffi- cio tecnico erariale competente per territorio apposi- ta domanda corredata da una pianimetria dell'im- mobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unit  immobiliare locata nonchè degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di

sopralluogo.

 articolo 17 
 Classe demografica dei comuni (*)
In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popo- lazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; e) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popo- lazione superiore a 100.000 abitanti; f) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; g) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popo- lazione superiore a 10.000 abitanti; h) 0,80 per gli £nmobili siti in comuni con popo- lazione fino a 10.000 abitanti. il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione resi- dente pubblicati dall'ISTAT. articolo 19 Livello di piano (*)
in relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i se- guenti coefficieni: a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seinin- terrato; li) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; e) 1,00 per le abitazioni situate nei piani inter- medi e all'ul£mo piano; ti) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano e supe- noti di immobili sprovvisti di ascensore, i coeffi- cienti previsti alle lettere e) e f) del comma prece- dente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1, IO. articolo 20 Vetustà (*)
In relazione alla vetustà si applica un coeffi- ciente di degrado per ogni arino decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immo- bile e stabilito nel modo seguente: a) i per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si è proceduto a lavori di integrale ristruttu- razione o di completo restauro dell'unità immobi- liare, anno di costruzione e, quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. articolo 21 Stato di conservazione e manutenzione (*)
In relazione allo stato di conservazione e manu-
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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