articolo 14
Costo base (*)
Il costo base a metro quadrato per gli immobili,
la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicem-
bre 1975, è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in
Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,
Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in
Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata
Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risul-
tante dal certificato di abitabilità o, in mancanza dal
certificato di ultmazione dei lavori presentato agli
uffici delle imposte, oppure quella comunque
accertata.
articolo 15
Coefficienti correttivi del costo base (*)
I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione
del tipo, della classe demografica dei comuni,
dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e
dello stato di conservazione e manutenzione
dell'immobile.
articolo 16
Tipologia (*)
In relazione alla tipologia si fa riferimento alla
categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla
tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di tipo signoriorile (A/1);
b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
e) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
f) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
g) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare
(A/5);
h) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
i) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
l) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei
luoghi (Al Il).
Qualora gli immobili non risultino censita in ca-
tasto, ed ai soli fini del comma precedente, la cate-
goria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico
erariale sulla base delle categorie catastali delle
unità immobiliari che siano ubicate nella stessa
zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe.
A tale fine gli interessati devono presentare all'uffi-
cio tecnico erariale competente per territorio apposi-
ta domanda corredata da una pianimetria dell'im-
mobile con una sommaria descrizione dell'edificio,
delle rifiniture dell'unit immobiliare locata nonchè
degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede
entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di
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sopralluogo.
articolo 17
Classe demografica dei comuni (*)
In relazione alla classe demografica si applicano
i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popo-
lazione superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti;
e) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popo-
lazione superiore a 100.000 abitanti;
f) 0,95 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti;
g) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popo-
lazione superiore a 10.000 abitanti;
h) 0,80 per gli £nmobili siti in comuni con popo-
lazione fino a 10.000 abitanti.
il numero degli abitanti di un comune è stabilito
sulla base degli ultimi dati sulla popolazione resi-
dente pubblicati dall'ISTAT.
articolo 19
Livello di piano (*)
in relazione al livello di piano, limitatamente
alle unità immobiliari situate in immobili costituiti
da almeno tre piani fuori terra, si applicano i se-
guenti coefficieni:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seinin-
terrato;
li) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
e) 1,00 per le abitazioni situate nei piani inter-
medi e all'ul£mo piano;
ti) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e supe-
noti di immobili sprovvisti di ascensore, i coeffi-
cienti previsti alle lettere e) e f) del comma prece-
dente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1, IO.
articolo 20
Vetustà (*)
In relazione alla vetustà si applica un coeffi-
ciente di degrado per ogni arino decorrente dal sesto
anno successivo a quello di costruzione dell'immo-
bile e stabilito nel modo seguente:
a) i per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale ristruttu-
razione o di completo restauro dell'unità immobi-
liare, anno di costruzione e, quello della ultimazione
di tali lavori comunque accertato.
articolo 21
Stato di conservazione e manutenzione (*)
In relazione allo stato di conservazione e manu-
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