A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case


tenzione dell'immobile si applicano i seguenti
coefficienti:
 a) 1,00 se lo stato è normale;
 li) 0,80 se lo stato è mediocre;
 e) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conserva-
zione e manutenzione si tiene conto dei seguenti
elementi propri dell'unità immobiliare:
  1) pavimenti;
  2) pareti e soffitti;
  3) infissi;
  4) impianto elettrico;
  5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
  6) impianto di riscaldainento;
nonchè dei seguenti elementi comuni:
  1) accessi, scale e ascensore;
  2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre
qualora siano in scadenza condizioni tre degli
elementi di cui sopra, dei quali due devono essere
propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente
qualora siano in scadenza condizioni ahneno quattro
degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono
essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in
ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di
impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua
corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non
dispone di servizi igienici privati o se essi sono
comuni a più unità iminobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto
da alienarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, indicherà analiticamente gli
elementi di valutazione fissati nei commi prece-
denti.

 articolo 22 
 Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (*)
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concer- to con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a) dei costi di produzione dell'edilizia conven- zionata; b) dell'incidenza del contributo di concessione; e) del costo dell'area, che non potrà essere supe-

     riore al 25 per cento del costo di produzione;
 d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul
     costruttore.
Se, ai fini dell'ilnposta sul valore aggiunto o di
quella di registro o di altra iinposizione fiscale,
ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni
obbligatorie o in base ad altre documentazioni di
origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli
indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d)
del comma precedente, il costo base si modifica nei
singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. li
costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a
fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga
fatta anteriormente al primo riferimento dell'im-
mobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno
essere comunicata agli uffici del catasto edilizio
urbano.  Agli effetti di cui sopra non si tiene comun-
que conto del valore dell'immobile accertato ai fini
dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento
a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento
per la determinazione del canone è quello dei costi
come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone di loca-
zione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31
dicembre 1975, al costo base, determinato a nonna
del presente articolo, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al
precedente comma non si applicano i coefficienti
previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior
costo riguardi il costo di produzione.

 articolo 23 
  Riparazioni straordinarie (*)
Quando si eseguano sull'inunobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in rela- zione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i con- tributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a pattuiire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giomo del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono ap- plicabili anche quando il locatore venga assogget- tato a contributi di miglioria per trasformazioni
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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