A.P.P.C.
Associazione Piccoli Proprietari Case

LEGGE 27 LUGLIO 1978 N 392
(come modificata dal Decreto legge 333/92, convertito in legge 8 agosto 1992, n'359)


               Titolo I
    DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

 
Capo I - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
articolo I Durata della locazione
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determi- nato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuto per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni ,tipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria. articolo 2 Disciplina della sublocazione
Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, nè può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo patto contr io il conduttore ha la facoltà di sublocare parziali-nente l'immobile, previa co- municazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la duratì del contratto ed i vani sublocati. articolo 3 Rinnovazione Tacita
Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comutìica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra suc- cessiva scadenza. articolo 4 Recesso del conduttore
E' in facoltà delle parti consentire contrattual- mente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali

il conduttore, qualora incorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto con
preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.

articolo 5 
 Inadempimento del conduttore
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il manca- to pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. articolo 6 Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, (--,li succedono nel contratto il coniuge, (,li credi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di sciogli- mento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coĦìiu(ye se tra i due si sia così convenuto. articolo 7 Clausola di scioglimento in caso
di alienazione

E' nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in e o di alienazione della cosa locata. articolo 8 Spese di registrazione
Le spese di registrazione del contratto di loca- zione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. articolo 9 Oneri accessori
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di
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Per i vostri quesiti scrivete all': A.P.P.C.




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