Legge 23 Dicembre 1993, N. 547


Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.


Art. 1

Estensione della nozione di violenza sulle cose.
All'articolo 392 del codice penale, è aggiunto :

"Si ha, altresì violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico"


Art.2

Sostituisce l 'art. 420 del codice penale ( Attentato a impianti di pubblica utilità ) :

" Chiunque commetta un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità , è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni".


Art.3

Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito quanto segue :

Art 491bis - " Se alcune elle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli".


Art.4

A seguire l'art. 615bis del codice penale sono inseriti :

Art. 615ter - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)- " Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà; espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni".
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".



Art. 615quater - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) - " Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o da arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater."


Art. 615quinquies - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) - "Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a venti milioni".


Art.5

Sostituisce il quarto comma dell' art. 616 del codice penale con quanto segue :

"Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".


Art.6

Dopo l'articolo 617ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 617quater - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) - "Chiunque intercetta fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Art. 617quinquies - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) - "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater".


Art. 617sexies - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) - " Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater".


Art.7

Nell'art. 621 del codice penale è aggiunto il seguente secondo comma :

"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".


Art.8

L'articolo 623bis del codice penale è sostituito dal seguente :

Art. 623bis - (Altre comunicazioni e conversazioni) - "Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati".


Art.9

Introduzione art.635bis :

Art. 635bis - (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici) -" Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".


Art.10

Dopo l'articolo 640bis del codice penale è inserito il seguente :
Art. 640ter - (Frode informatica) - "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".


Art.11

Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente :

Art. 266bis - (Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche) -" Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè; a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".


Art.12

Modifica art. 268 del codice di procedura penale :

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente :

3bis." Quando si procede ad intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati".

b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

6." Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendene deignizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima".

7." Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni e le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento".

8. " I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7".


Art.13

Al comma 1 dell'art. 25ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole:

"e di altre forme di telecomunicazioni" sono inserite le seguenti: " ovvero del flusso di comunicazioni relativo ai sistemi informatici o telematici".



Questa pagina è stata scritta da Ninni Radicini

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Oggi 19/12/97